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Associazione culturale
Amici di Francesco Biamonti
STATUTO
TITOLO PRIMO Disposizioni Generali
Articolo I. LAssociazione Amici di Francesco Biamonti, che potrà
anche essere indicata con la sigla A.F.B., è unassociazione culturale,
apartitica e senza fini di lucro. La sua sede sociale è a San Biagio
della Cima (Im) presso il locale comunale situato in P.za 4 Novembre n°
. La sede sociale potrà essere cambiata, ove lo si ritenga opportuno,
con delibera dellAssemblea Straordinaria, ma deve comunque rimanere nel
comune di San Biagio della Cima.
Articolo II. LA.F.B. potrà costituire delle
proprie emanazioni o filiali in altri comuni italiani o stranieri o accettare
come proprie affiliate altre associazioni esistenti o collaborare con altre
associazioni.
Articolo III. Scopo dellAssociazione è
quello di promuovere ed organizzare ogni iniziativa di carattere culturale,
artistico, didattico e simili, alfine di mantenere, diffondere e valorizzare
la conoscenza dellopera letteraria di Francesco Biamonti e della sua figura
culturale e umana; di collaborare con gli Eredi di Francesco Biamonti, a loro
richiesta e nei modi che Essi ritengano opportuni, alla cura e alla valorizzazione
del suo archivio letterario e artistico, della sua biblioteca e della Casa Biamonti;
di curare e sviluppare i rapporti e i momenti di confronto, scambio e collaborazione
fra il mondo culturale ligure e quello provenzale e, più in generale,
fra cultura italiana e francese; di partecipare ad incontri, visite e missioni
che, rientrando nei fini su esposti, siano destinati ad onorare la memoria dello
scrittore.
Per quanto riguarda la promozione diniziative culturali, si individuano,
a titolo esemplificativo e non tassativo, alcuni ambiti tematici di riferimento
fra quelli più vicini allopera e alla figura di Francesco Biamonti,
sui quali sarà impostata la attività dellA.F.B.
Ambito letterario. In questo settore rientrano tutte
le iniziative (convegni, conferenze, seminari, premi letterari, incontri di
lettura...) legate da un lato in modo specifico alla valorizzazione dellopera
letteraria di Francesco Biamonti e più in generale riguardanti il mondo
della letteratura o della poesia che comunque facciano in qualche modo riferimento
alla tematiche, alla poetica e ai filoni letterari cari a Biamonti.
Particolare attenzione verrà posta allaspetto didattico: avvicinare
i giovani alla conoscenza dellopera di Biamonti, alla letteratura o
semplicemente alla lettura.
Ambito artistico. Organizzazione di mostre, convegni e conferenze sul
mondo dellarte, con particolare riferimento alla pittura, alla scultura,
alla fotografia e ai rapporti fra arte e letteratura, in generale e nellopera
di F. Biamonti.
Paesaggio e cultura del territorio. In questambito rientrano
tutte quelle iniziative (conferenze, seminari, mostre...) tese alla valorizzazione
e alla difesa del paesaggio ligure (inteso sia come paesaggio agrario, sia
come paesaggio naturale) e di quei costumi, usanze, manufatti e valori, espressioni
della civiltà contadina e marinara del ponente ligure e che, presenti
nelle opere di F. Biamonti, potrebbero col tempo scomparire (cultura dellulivo
e della vite, fasce, case di pietra, centri storici
in altre parole
tutto quel patrimonio naturale e culturale che costituisce la specificità
del nostro territorio e che è necessario preservare dalla violenza
e dallavidità delluomo). In particolare sotto tale punto
di vista rientra tra le facoltà dellAssociazione lindividuazione
e la valorizzazione, in collaborazione con il Comune di S. Biagio della Cima
e con la famiglia di F. Biamonti di alcuni itinerari sui luoghi a lui cari.
Articolo IV. La durata dellAssociazione è
fissata a tempo indeterminato.
TITOLO SECONDO Membri dellAssociazione
Articolo V. Sono membri dellAssociazione:
I Soci Fondatori
I Soci Ordinari
I Soci Sostenitori
I Soci Onorari
Articolo VI. Sono Fondatori
- Gli eredi di Francesco Biamonti
- Franco Biamonti, vice Sindaco del comune di San Biagio della Cima
- Tutti gli altri soggetti che hanno aderito allAssociazione alla data
della sua costituzione.
I Soci fondatori sceglieranno da 1 a 3 soggetti fra essi che faranno parte di
diritto del Consiglio Direttivo, fermo restando che di questultimo farà
parte inoltre di diritto un rappresentante degli eredi di F. Biamonti, scelto
dagli stessi.
Tutti i Soci fondatori godono del pieno diritto di voto nelle assemblee ordinarie
e straordinarie. Essi possono ricoprire cariche sociali ed assumere incarichi
specifici, in conformità a quanto previsto dallo Statuto.
Articolo VII. I Soci Ordinari sono coloro che hanno aderito
allAssociazione dopo aver avuto il benestare del Consiglio Direttivo.
La qualifica di Socio Ordinario comporta il versamento di una quota a carattere
simbolico che viene stabilita dal C.D.. I Soci Ordinari hanno pieno diritto
di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie e possono ricoprire cariche
sociali ed assumere incarichi specifici dal C.D.. Essi possono inoltre partecipare
a tutte le iniziative ed attività dellAssociazione nel rispetto
del presente Statuto e dei regolamenti che potranno essere predisposti dal C.D.
Articolo VIII. Sono Soci Sostenitori coloro che intendono
appoggiare lattività dellAssociazione con contributi finanziari
a fondo perduto da versare annualmente nelle casse sociali. Essi non avranno
alcun diritto, né potranno avanzare pretese sulla gestione di tali fondi
che è demandata al C.D. ed alla sua discrezionalità, nel rispetto,
ben inteso, delle finalità associative e del presente Statuto. I Soci
Sostenitori, salvo quanto previsto dal comma precedente godono di tutti i diritti
e sono soggetti a tutti i doveri riservati ai Soci ordinari.
Articolo IX. Sono Soci Onorari coloro (persone fisiche
o giuridiche e/o associazioni, enti ecc.) che lAssociazione ritiene di
annoverare fra i propri membri per particolari meriti, qualifiche o connotazioni.
Essi vengono accettati dallAssemblea ordinaria su proposta del C.D., godono
degli stessi diritti e devono rispettare gli stessi doveri dei Soci ordinari,
fatta eccezione per il pagamento della quota sociale, dalla quale essi sono
esonerati.
Articolo X. La qualità di Socio (Ordinario, Sostenitore
e Onorario) si perde per dimissioni o per il mancato rispetto degli impegni
che fanno carico al Socio stesso o comunque per ogni causa dindegnità
o dincompatibilità. Le circostanze e i comportamenti che hanno
dato luogo a tali situazioni sono valutate e motivate dal C.D. e devono essere
oggetto di segnalazione preventiva al Socio interessato a cura dello stesso
nelle forme e nei modi che questo riterrà opportuni, a suo insindacabile
giudizio.
Articolo XI. La decisione di escludere il Socio dellassociazione
per le cause di cui allarticolo precedente, esclusa quella delle dimissioni,
è di competenza dellAssemblea, su proposta del C.D., la quale delibererà
sia in sede ordinaria come, se del caso, in quella straordinaria, con il voto
favorevole di almeno il 70% dei soci presenti.
TITOLO TERZO Organi sociali
Articolo XII. Sono Organi Sociali le Assemblee Ordinaria e Straordinaria
e i Consiglio Direttivo.
Articolo XIII. Assemblea Ordinaria Competenza
LAssemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:
- Approva il rendiconto consuntivo e preventivo annuale corrispondente allanno
solare;
- Elegge il C.D., limitatamente ai membri eleggibili (art. 6)
- Conferisce, ove necessario, incarichi e mandati speciali o generali a persone
fisiche e/o a Enti, associazioni, società ecc. che siano ritenuti utili
agli scopi sociali;
- Delibera in genere su tutti gli argomenti che esulino dalla competenza specifica
del C.D. e su quelli previsti dal presente Statuto, nonché sugli argomenti
da questultimo indicati come di competenza dellAssemblea Ordinaria
e in tutti quegli altri casi previsti dalle leggi in vigore, ed infine sulle
questioni proposte da almeno cinque soci aventi diritto di voto e che rientrino
nella competenza di detto Organo;
- Delibera sullesclusione del Socio nei modi e nelle forme previste dal
precedente art. 11.
Articolo XIV. Assemblea Ordinaria Convocazione
e costituzione
LAssemblea Ordinaria è convocata di norma una volta allanno,
salvo altre necessità, per lapprovazione dei rendiconti consuntivi
e preventivi. La convocazione deve essere fatta entro il 30 aprile di ogni anno
dal Presidente del C.D. in carica, mediante avviso di convocazione da inviare
con posta ordinaria ad ogni socio almeno dieci giorni prima della data in cui
è fissata lAssemblea.
LAssemblea è validamente costituita:
- In prima convocazione, con la presenza di due terzi dei soci aventi diritto
ai voto;
- In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al
voto presenti.
La seconda convocazione non potrà essere fissata se non dopo almeno unora
dalla prima convocazione.
Le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei voti salvo i casi in cui
il presente Statuto o eventuali regolamenti interni, approvati dallAssemblea,
richiedano maggioranze diverse.
Le votazioni possono essere o segrete o palesi (per alzata di mano) a scelta
della maggioranza dei Soci presenti, su proposta del Presidente del Consiglio
Direttivo.
Non sono ammesse deleghe.
Articolo XV. Assemblea Straordinaria - Competenza
LAssemblea straordinaria delibera sulle modifiche dellatto costitutivo
e/o dello Statuto nonché sullo scioglimento dellAssociazione e
sulla relativa devoluzione del patrimonio della stessa; delibera in particolare
su eventuali mozioni di sfiducia nei confronti del C. D. che venissero presentate
da almeno il 25% dei soci avènti diritto al voto. Essa delibera altresì
su tutti gli argomenti devoluti per legge o per statuto alla sua competenza
ivi compresa la facoltà di istituire nuove categorie di soci oltre a
quelle previste dallart. 4 del presente Statuto e quella di istituire
nuove cariche anche onorarie. Le delibere sulle modifiche dellAtto costitutivo
o dello Statuto sono valide a condizione che siano assunte con la maggioranza
del 70% dei presenti; la stessa maggioranza é richiesta per le delibere
sulla mozione di sfiducia nei confronti del Consiglio Direttivo. Per le delibere
sullo scioglimento dellAssociazione e sulla devoluzione del relativo patrimonio
é richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto
al voto. Per tutte le altre delibere valgono le disposizioni del presente Statuto
relative alle Assemblee ordinarie nonché i rinvii dallo stesso operati
alle norme di legge in vigore.
Articolo XVI. Consiglio Direttivo - Composizione
Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di cinque e non più
di nove membri, in parte eletti dallAssemblea dei soci ed in parte costituito
dai membri di diritto, secondo quanto previsto dal comma successivo. Esso dura
in carica tre anni. I membri del C.D. eletti nominano fra loro il Presidente,
il Vice Presidente, il Segretario e lEconomo. Il Presidente ha la legale
rappresentanza dellAssociazione; in caso di sua temporanea assenza o impossibilità
di svolgere la sua attività sociale, lincarico é demandato
al Vice Presidente.
I Soci Fondatori entrano a far parte del C.D. secondo le modalità previste
dallarticolo 6 del presente Statuto. Il loro numero sarà di 1,
qualora il C.D. sia composto da 5 persone, di 2 su 7 persone e 3 su 9. Farà
parte di diritto del C.D. anche un rappresentante della famiglia di F. Biamonti.,
fermo restando il numero stabilito dei componenti del C.D..
Alle sedute del C.D. possono partecipare tutti i Soci dellAssociazione
ed eventuali esperti o consulenti invitati dal C.D. stesso.
Articolo XVII. Consiglio Direttivo - Competenza
Al C.D. sono demandati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
nonché quelli che siano oggetto di specifica delega da parte dellAssemblea
come previsto dallart. 12 lett. c del presente Statuto, ivi compresa la
facoltà di redigere ed istituire regolamenti interni allAssociazione.
A titolo meramente esemplificativo, e non tassativo, rientrano fra i poteri
del C.D., quello di studiare e proporre le iniziative più opportune per
valorizzare e ricordare lopera letteraria di Francesco Biamonti e in generale
la sua presenza di uomo di cultura legato allambiente ligure e al suo
paesaggio. Tutte le delibere del C.D. sono adottate a maggioranza semplice.
Per quanto riguarda le delibere che esulino dallordinaria amministrazione
e che vedano coinvolti la figura e lopera letteraria di F. Biamonti e/o
riguardino il suo patrimonio materiale ed immateriale è determinante
il voto espresso dal rappresentante degli eredi di Francesco Biamonti. Ove pertanto
un argomento relativo ai casi suddetti abbia ottenuto la maggioranza senza il
voto del rappresentante degli eredi di cui sopra, o, a maggior ragione, nonostante
il voto contrario, la delibera sarà nulla e priva di ogni effetto.
In tutti gli altri casi in cui non siano coinvolti la figura e lopera
letteraria di F. Biamonti né il suo patrimonio materiale ed immateriale,
le decisioni del C.D. sono validamente adottate a maggioranza semplice fermo
restando che in caso di eventuale parità di voti, il voto del Presidente
sarà determinante.
Le decisioni su specifici argomenti di particolare urgenza possono comunque
essere validamente adottate anche senza losservanza delle formalità
previste dal presente Statuto o dalle leggi in vigore circa la convocazione
dellOrgano deliberante purché il consenso o il dissenso risultino
inequivocabilmente e validamente espressi in conformità alle maggioranze
e alle modalità richieste.
Articolo XVIII. Convocazione e costituzione del Consiglio
Direttivo.
Il C.D. si riunisce con cadenza minima bimestrale. Le riunioni vengono indette
dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente mediante avviso, anche non
scritto, ad ogni Membro del Consiglio almeno cinque giorni prima della data
fissata per la riunione. Il Consiglio é validamente costituito quando
sono presenti tre Consiglieri su cinque, cinque su sette o sette su nove a seconda
del numero dei Membri che formano il Consiglio..
Le dimissioni o lassenza ingiustificata di un Membro del C.D. per un numero
consecutivo di riunioni superiore a tre comportano automaticamente la sua decadenza
dal mandato. In tal caso il C.D. nomina per cooptazione il primo dei non eletti
quale Membro effettivo. Ove i casi di dimissioni o di assenze ingiustificate
sopra enunciate riguardino la maggioranza del Membri del C.D. decade quest ultimo.
TITOLO QUARTO Disposizioni finali
Articolo XIX. Scioglimento
Lo scioglimento dallAssociazione può avvenire solo per decisione
dellAssemblea Straordinaria dei soci con delibera presa col voto favorevole
di tre quarti del soci aventi diritto al voto. Le eventuali consistenze patrimoniali
saranno devolute come da decisione del C.D. adottata a maggioranza semplice
ma col voto unanime dei Membri Fondatori.
Articolo XX. Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto sono valide le disposizioni previste
dal Codice Civile in materia di Associazioni non aventi scopo di lucro, o comunque
dalle leggi vigenti in materia.
Soci fondatori:
Giancarlo Biamonti
Enzo Biamonti
Corrado Ramella
Franco Biamonti
Francesco Improta
Luigi Bonalumi
Giorgio Loreti
Gianluca Picconi
Sergio Biancheri
Luigi Betocchi
Enzo Maiolino
Saverio Napolitano
Marco De Carolis
Paola Mallone
Federica Cappelletto
Mara Pardini
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